L’atteso chiarimento del governo sul green pass, dopo le polemiche sui controlli, è arrivato in serata: non spetta ai ristoratori chiedere il documento ai clienti per accertare se sono effettivamente i titolari della certificazioni, lo dovranno fare solo in caso di «palese abuso o falsificazione» del pass. La circolare firmata dal capo di gabinetto del Viminale, chiarisce i dubbi sollevati intorno alla questione delle verifiche della certificazione verde, dopo che lunedì il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, aveva anticipato che non è compito dei titolari dei pubblici esercizi chiedere ai clienti l’esibizione della carta d’identità, lasciando aperta la porta a eventuali controlli a campione da parte della polizia. Nessun ristoratore-sceriffo, insomma, soltanto la possibilità per loro di chiedere un documento se la app VerificaC19 rileva qualche irregolarità. Lo stesso vale per concerti, partite di calcio o eventi strutturati, che prevedono la presenza di uno steward, a cui spetta il compito. Si fa luce così sulla norma contenuta del dpcm del 17 giugno, che affida la verifica dei documenti di identità ai titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi e ai proprietari dei locali. L’Authority ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità di chi esibisce il pass sono quelle indicate nel dpcm. E che non solo i pubblici ufficiali, ma anche i titolari delle attività di intrattenimento, delle strutture sanitarie e dei pubblici esercizi, possono appurare che i clienti siano in possesso della certificazione e la loro l’identità. È prevista infatti la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura del green pass e «tra le garanzie previste dal decreto è compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma». Chi inquadra il Qr code con la app del governo, unico strumento ritenuto idoneo dall’Authority, vede solamente nome e cognome di chi presenta il pass e una spunta verde in caso di validità (o rossa nel caso non sia valido o scaduto). Per questo, ha concluso il Garante, «è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica dell’identità dell’intestatario del green pass mediante la richiesta di esibizione di un documento». Il verificatore, dunque, ha facoltà di chiedere ai clienti di mostrare la carta di identità, ma non ha nessun obbligo di farlo.