Diventa operativa la norma contenuta nella Legge di Stabilità che riconosce in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiati dagli eventi calamitosi e alluvionali

Chi ha avuto la propria casa o la propria azienda danneggiata da un evento calamitoso, come un’alluvione, avrà diritto a un risarcimento.

Con la delibera approvata dal Consiglio dei Ministri diventa infatti operativa la riforma organica del post emergenza, concepita per consentire a cittadini e imprenditori, colpiti da un disastro naturale, di vedersi riconosciuto un contributo importante per far fronte alle spese.

Saranno riconosciuti fino all’80 % dei danni riportati dagli immobili privati, accertati sulla base di criteri rigorosi, per un massimo di 150mila euro. Il massimo è di 450mila euro invece per le attività produttive, con il riconoscimento fino al 50 % dei danni subiti dagli edifici e dell’80 % per macchinari e scorte di materie prime.

“Con l’ok definitivo del Consiglio dei Ministri alla delibera attuativa – afferma il Sottosegretario all’Economia Paola De Micheli – abbiamo mantenuto le promesse, portando a compimento una riforma innovativa e fondamentale, che per la prima volta introduce, in maniera omogenea nel nostro Paese, la possibilità di risarcire i cittadini privati e le attività produttive colpite da un disastro naturale, al termine di una procedura snella e rigorosa”.

La procedura di risarcimento prevede due fasi:

– una prima fase di raccolta delle richieste di risarcimento corredate da apposita documentazione;

– una seconda fase, che consiste nell’erogazione del contributo attraverso il meccanismo della cessione del credito d’imposta.

IL MECCANISMO DI RISARCIMENTO

Attraverso le ordinanze di protezione civile, i Commissari delegati che hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni di danno, sono chiamati a determinare l’esatta quantificazione del contributo nel rispetto dei parametri posti dalla delibera approvata. 

L’esito di tale procedimento viene comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che propone al Governo la ripartizione del plafond disponibile in modo da soddisfare, in misura proporzionale, le esigenze di contributo complessive.
Con un’ultima ordinanza di protezione civile, i Commissari delegati saranno autorizzati a comunicare ai beneficiari l’esatto ammontare dei contributi dovuti, così cittadini e imprese potranno recarsi in istituti bancari convenzionati dove accendere un finanziamento di pari importo da utilizzare per realizzare gli interventi previsti o per pagare quelli già eseguiti. Ogni beneficiario del finanziamento, in corrispondenza della rata sottostante il piano di ammortamento del mutuo contratto, matura un credito d’imposta; tale credito d’imposta viene quindi ceduto dal privato al suo istituto bancario a ristoro delle risorse erogate.

 

I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono finalizzati al ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai fabbricati agricoli e dal patrimonio edilizio privato a causa degli eventi calamitosi.

Soggetti privati

In relazione ai danni al patrimonio privato, per gli immobili destinati ad abitazione principale del proprietario, il contributo massimo concesso è pari all’ 80% del valore dei danni accertati fino a un limite di 150.000,00 euro, per i danni alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai serramenti.

Per quanto riguarda le abitazioni diverse da quella principale, il contributo massimo concesso è pari al 50% del valore dei danni accertati, sempre nel limite massimo di 150.000,00 euro. Tale importo limite potrà essere incrementato fino a 187.500,00 euro nel caso di immobile distrutto o da delocalizzare in conseguenza dell’evento calamitoso, a cui si potrà aggiungere un ulteriore contributo per la demolizione del precedente immobile nel limite massimo di 10.000,00 euro.

Limitatamente agli immobili distrutti o allagati, destinati ad abitazione principale si potrà riconoscere un contributo per il concorso al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi, fino a un massimo di euro 300,00 per ciascun vano catastale distrutto o allagato e, comunque, nel limite massimo di 1.500,00 euro.

Attività produttive

In relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, il contributo massimo concesso è pari al 50% del valore dei danni accertati, con riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, e pari all’80% dei danni accertati riferiti al ripristino dei macchinari e delle attrezzature e all’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa dell’evento calamitoso. Il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

E’ previsto che tutti i contributi siano erogati decurtando dall’importo dei danni ammissibili eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato, oltre che eventuali altri contributi riconosciuti per la medesima finalità.

LA DOCUMENTAZIONE

La domanda di finanziamento dovrà essere corredata dall’apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito e l’evento calamitoso, la stima dei relativi costi con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali di riferimento, nonché l’eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge nonché a migliorie, quest’ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo.

I soggetti beneficiari che, alla data di adozione delle Ordinanze di protezione civili abbiano già realizzato, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, per la parte relativa, possono presentare la domanda di finanziamento corredata direttamente dalla documentazione fiscale relativa alle spese già sostenute.

 

TEMPISTICHE DISTINTE

Sono state stabilite idonee e distinte tempistiche per l’attuazione delle diverse fasi relative agli interventi per il patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive. Per le abitazioni private il limite è di 90 giorni, mentre per le attività produttive è di 180 giorni.

Infine per gli eventi calamitosi per i quali la ricognizione dell’impatto finanziario dei danni non è ancora è stata completata, si potrà procedere, per l’anno 2017 e seguenti, nell’ambito delle risorse disponibili, con le medesime modalità della presente deliberazione.