Il Codice della Strada si “ammorbidisce” sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida, di fatto allentando le rigide norme che erano state approvate nel novembre scorso.
La circolare diffusa dal Ministero dei Trasporti a Prefetture e forze dell’ordine chiarisce che, per accusare l’autista di un veicolo di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, bisogna accertare che la sostanza “produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida”.
Questo chiarimento sconfessa l’impostazione scelta a suo tempo dal ministro Matteo Salvini, basata sull’uso delle sostanze stupefacenti a prescindere dagli effetti sulla capacità di guida e legata al principio attivo rinvenuto nel corpo, senza distinzione tra l’aver assunto lo stupefacente un’ora prima o una settimana prima.
La circolare ministeriale chiarisce ulteriormente: occorre provare che la sostanza sia stata assunta in un periodo di tempo “prossimo” alla guida del veicolo. Inoltre: lo stato di alterazione non dev’essere valutato da un medico, ma saranno carabinieri e polizia che devono sottoporre l’automobilista ad un test salivare, considerato “accertamento preliminare”. Solo in caso di positività, verranno prelevati due campioni di saliva e inviati al laboratorio di tossicologia forense. Se l’analisi confermerà l’alterazione psico-fisica, scatterà l’incriminazione per chi era alla guida.
Lo stesso Ministero ribadisce la necessaria distinzione tra l’assunzione di droghe e l’uso di farmaci, con l’obiettivo di non penalizzare chi è sottoposto a cure mediche.