La Corte Costituzionale, con sentenza pubblicata il 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice civile nelle parti in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. 

La disposizione si applica anche in caso di filiazione naturale, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori ed anche in caso di adozione.

La sentenza della Corte Costituzionale è immediata e l’ufficiale di stato civile è tenuto ad accogliere le richieste dei genitori che di comune accordo e al momento della nascita intendano attribuire il cognome paterno e materno, nell’ordine dagli stessi scelto. 

Presso l’ufficio di Stato Civile è disponibile la modulistica necessaria alla manifestazione dell’accordo dei genitori, modulistica presente anche presso la direzione sanitaria dell’Ospedale di Sassuolo, nell’ipotesi in cui la dichiarazione di nascita venga resa nella struttura ospedaliera. 

In Parlamento è presente un disegno di legge sull’attribuzione del cognome, attualmente in discussione in Senato: fino a quando la legge non sarà approvata ed emanata, non sono possibili altre ipotesi di attribuzione del cognome diverse da quelle stabilite nella sentenza della Corte Costituzionale.